CONSIGLIO COMUNALE

Trentinaglia Nicoletta - Sindaco

Andriollo Marta

Campestrin Erman

Ferrai Marta

Franceschini Roberto

Piva Mauro

Ropelato Andrea  (consigliere delegato settore foreste)

Tomasi Daniela

Buffa Carlo

Agostini Carmelo

Capra Mauro

Degol Flavia

 


Secondo il d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale è l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni comune situato in una regione a statuto ordinario. Secondo la legge costituzionale n° 2 del 1993, tale normativa si applica nelle regioni a statuto speciale solo nella misura in cui esse lo desiderino.

 

Elezione

Il consiglio comunale è eletto dal popolo ed è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del comune. La legge finanziaria per l'anno 2010 (l. 23/12/2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2) ha modificato la composizione dei consigli comunali, riducendo del 20% il numero dei consiglieri. Le regioni a statuto speciale, nella loro autonomia, non hanno tuttavia reputato di aderire a tale diminuzione.

A seguito, quindi, delle recenti modifiche i consigli comunali delle regioni a statuto ordinario risultano composti dal sindaco e:

  • da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti,
    • ridotti a 48 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,
    • ridotti a 40 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti,
    • ridotti a 36 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia,
    • ridotti a 32 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
    • ridotti a 24 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
    • ridotti a 16 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
    • ridotti a 12 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 12 membri negli altri comuni,
    • ridotti a 9 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011.

La durata del mandato è di 5 anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del comune. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti, nel caso in cui il candidato sindaco più votato sia supportato da più liste, 2/3 dei seggi sono assegnati alla lista più votata (8 nel caso di comuni con 12 consiglieri assegnati e 11 nel caso di 16 consiglieri da eleggere). I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il metodo D'Hondt o della media più alta.

Nei comuni più grandi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessun candidato abbia raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. È ammesso un ulteriore collegamento tra liste e candidati tra il primo e il secondo turno (il cosiddetto apparentamento). Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti almeno il 60% dei seggi assegnati al comune (salvo rare eccezioni). Ai gruppi di liste collegati a candidati sindaci 'perdenti' è attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%. Per le elezioni comunali è ammessa la possibilità del voto disgiunto.

Per gravi motivi il consiglio può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso anche il sindaco e la giunta comunale decadono e sono sostituiti da un commissario.

 

Funzioni

  1. competenze generali

Con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, il ruolo del consiglio è stato profondamente ridimensionato. Ora esso costituisce un parlamento locale, un vero e proprio laboratorio di idee che deve anticipare le aspettative dei cittadini e non deve solo limitarsi a prendere atto della trasformazione delle loro esigenze.

Il consiglio è l'organo di controllo e indirizzo politico-amministrativo e per questo ha funzioni generali ed ampia discrezionalità politica: è il motore politico del comune e l'unico luogo adibito al dibattito.

Il consiglio in generale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale del comune e partecipa alla definizione e alla verifica periodica delle lineee programmatiche che il sindaco presenta all'inizio del suo mandato.

 

  1. competenze proprie fondamentali

In particolare è chiamato ad adottare alcuni atti fondamentali:

    • atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione; fra questi atti:
      • - lo statuto comunale e le sue eventuali modifiche;

        - gli statuti delle unioni dei comuni delle aziende speciali, delle istituzioni, fondazioni con la partecipazione dell'ente;

        - gli statuti e le convenzioni dei consorzi;

        - il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione e del consiglio stesso;

        - il regolamento per il diritto d'accesso dei cittadini agli atti amministrativi;

        - il regolamento per l'effettuazione del referendum comunale;

        - il regolamento per l'esercizio dei servizi sociali;

        - il regolamento dei contratti;

        - il regolamento di polizia amministrativa.

    • le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni.

      Trattasi di strumenti di programmazione finanziaria ed operativa che costituiscono indicazioni specifiche di indirizzo per consentire alla giunta e al sindaco di interpretare e attuare la volontà del consiglio.

      La relazione revisionale e programmatica, con allegati il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale, deve essere approvata entro il 30 novembre di ogni anno.

      Con la delibera dell'approvazione del bilancio di previsione avviene anche la verifica, almeno una volta l'anno, dello stato di attuazione dei programmi previsti dall'esecutivo. In caso di accertamento negativo, il consiglio deve adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell'eventuale disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto approvato; di seguito adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

      Con le leggi finanziarie degli ultimi anni sono state introdotte anche norme riguardanti il rispetto del patto di stabilità interno, che vanno ad aggiungersi a quelle riguardanti il pareggio di bilancio.

 

  1. competenze di indirizzo

Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento o azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

In particolar modo stabilisce criteri guida per la concreta realizzazione degli atti fondamentali approvati e adotta risoluzioni per guidare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, allo scopo di meglio attuare le linee programmatiche presentate dal sindaco all'inizio del suo mandato.

Infine esprime indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti , aziende ed organismi associativi e societari.

 

  1. competenze di controllo politico-amministrativo

Nel rispetto dello statuto e del regolamento di contabilità il consiglio verifica, tramite la presentazione di relazioni annuali da parte della giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo del programma di opere pubbliche e la coerenza dell'attività dell'organizzazione  comunale con gli indirizzi dallo stesso espresso.

Il revisore dei conti collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo:

  • segnalando in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di tutela;
  • segnalando aspetti della gestione economico-finanziaria capaci di incidere negativamente sul risultato di gestione;
  • partecipando, su invito del sindaco alle sedute del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto, per riferire pareri consultivi su particolari argomenti.

 

  1. mozione di sfiducia al Sindaco

La mozione di sfiducia è il "fatto politico" più rilevante fra le competenze del Consiglio, essa infatti determina la rimozione del sindaco e della giunta e provoca lo scioglimento dello stesso consiglio. La mozione trova ragione per lo più quando la maggioranza dei consiglieri eletti non concordano più nella conduzione amministrativa del comune o quando il sindaco  cerca il consenso di altre forze politiche di opposizione.

La suddetta proposta di sfiducia deve essere motivata e può essere presentata da almeno i due quinti dei consiglieri comunali; per giungere ad approvazione occorre il consenso favorevole di almeno la maggioranza assoluta del consiglio, compreso il voto del sindaco.

 

Organizzazione

  • Presidente del consiglio comunale, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal presidente del consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.

 

Convocazione

La convocazione del consiglio avviene secondo le norme del regolamento del consiglio comunale in cui sono disciplinate le modalità di convocazione e gli adempimenti preliminari (modalità di avviso, termini per la consegna ecc.).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno , l'ora d'inizio ed il luogo ove avrà inizio l'adunanza. Dalla data di consegna dell'avviso fino alla riunione del consiglio gli atti e i documenti relativi all'ordine del giorno vengono depositati in segreteria a disposizione dei consiglieri.

Il numero minimo dei presenti per rendere valida una seduta è demandato allo statuto e al regolamento consigliare. Le sedute ordinariamente sono pubbliche, ma possono essere anche segrete quando vengono discusse questioni concernenti persone o fatti per i quali si evidenziano motivi di tutela della riservatezza.

Un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione straordinaria del consiglio. In tal caso il presidente del consiglio o il sindaco sono tenuti a convocare l'adunanza entro un termine di 15 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Occorre ricordare che i consiglieri sono sì tenuti ad indicare i punti da discutere, ma non a motivare perché lo facciano.

 

I Consiglieri comunali

Il consigliere comunale è un cittadino che viene eletto per rappresentare la comunità locale nel consiglio del comune. Egli entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti durante la prima convocazione del consiglio comunale.

  1. diritto d'iniziativa

I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio, ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte  all'ordine del giorno del consiglio.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al sindaco. Questo la trasmette per l'istruttoria al responsabile di ragioneria qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, e ne informa la giunta.

  1. diritto di presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno

I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

  1. diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri per l'esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della propria amministrazione, per ricavarne informazioni utili all'espletamento del proprio mandato elettivo. Sono esclusi gli atti riservati per legge per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese.

  1. diritto di impugnativa di atti adottati dal consiglio

I consiglieri possono impugnare le deliberazioni del consiglio solamente quando le stesse incidono sui diritti relativi alla loro carica. Ciò può verificarsi quando per esempio viene adottato un provvedimento che comporterebbe lo scioglimento anticipato del consiglio.

  1. divieto di mandato imperativo

I consiglieri rappresentano al comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi hanno pertanto libertà d'azione, di espressione e soprattutto di voto.

I consiglieri possono dimettersi dalla carica con lettera scritta che va indirizzata al rispettivo consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del consiglio e sono immediatamente efficaci; entro 20 giorni il consiglio provvede alla surroga dei dimissionari.

 

Scioglimento

Lo scioglimento anticipato del consiglio può avvenire:

  • quando compie atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  • in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
  • in caso di dimissioni del sindaco;
  • in caso di dimissioni della metà più uno dei membri del consiglio;
  • nel caso di riduzione del numero dei consiglieri per impossibilità di surroga alla metà degli elementi del consiglio;
  • per mozione di sfiducia al sindaco;
  • quando non sia approntato nei termini il bilancio.

Lo scioglimento è un atto grave che va contro il sistema democratico che si esprime tramite la volontà dei cittadini elettori di una comunità, per questo il legislatore ha elencato in modo tassativo in cui può avvenire lo scioglimento.

Il consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo consiglio, ma durante il periodo intercorrente fra l'indizione delle elezioni e la nomina del nuovo consiglio, può deliberare solamente su argomenti urgenti e non quindi su argomenti di ordinaria amministrazione.