GIUNTA COMUNALE Delibera di Consiglio n. 27 del 27.10.2020 ad oggetto : Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina della Giunta comunale : presa d'atto. FRANCESCHINI ROBERTO - VICESINDACO - ASSESSORE ENERGIA RINNOVABILE, COMMERCIO, RAPPORTI CON IL CITTADINO, ARTIGIANATO. PIVA MAURO - ASSESSORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, TURISMO. TOMASI DANIELA - ASSESSORE CULTURA, SPORT, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, PERSONALE, ASILO NIDO, ISTRUZIONE.
La giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, in particolar modo ne costituisce il potere esecutivo.
Struttura e sua nomina La nomina dei componenti -gli assessori-, compresa quella del vicesindaco, è effettuata dal sindaco. La giunta è un organo collegiale formato dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un quarto (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a dodici (art. 47 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 23, della legge 244/2007). Lo statuto può stabilire un numero fisso di assessori, nel qual caso il sindaco, nel comporre la giunta, deve adeguarsi; ma può anche limitarsi a fissare solo il limite massimo, lasciando libertà al sindaco di nominarne in numero non inferiore a quello stabilito dalla legge, ma sempre inferiore a quello indicato come massimo dallo statuto. Se durante il mandato dovesse dimettersi o venisse a mancare un elemento della giunta, il sindaco è vincolato a nominare un altro in sostituzione. Nell'ipotesi in cui lo statuto non preveda una norma al riguardo, il numero degli assessori è determinato in rapporto al numero dei censiti del comune. Gli assessori nei comuni fino a 13.000 abitanti possono essere anche esterni al consiglio comunale, purchè lo preveda lo statuto e purchè in numero non superiore alla metà dei membri della giunta. Devono essere tutti esterni invece nei comuni con popolazione superiore ai 13.000 abitanti. Gli assessori esterni devono però essere scelti fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Lo statuto comunale deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nella giunta. La giunta dura in carica per l'intero mandato del sindaco, salvo eventuali dimissioni o revoche dei suoi componenti.. Fino alla sostituzione da parte del Sindaco, la giunta continua ad operare a condizione che il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi membri. Esiste il limite di tre mandati consecutivi per l'esercizio delle funzioni di assessore.
1. revoca dalla carica di assessore e dimissioni Assieme al potere di nomina, il sindaco ha anche il potere di revoca del suo rapporto fiduciario con l'assessore nominato. Nel merito si è costruita una costante giurisprudenza secondo la quale il potere di revoca del sindaco è rappresentato da due obiettivi: - assicurare la coesione e l'unità all'interno della giunta, eliminando le eventuali tensioni che si sono create nell'esecutivo; - garantire al sindaco l'effettiva possibilità di perseguire con piena efficienza il proprio programma politico. Per revocare un assessore è necessario dare all'interessato ed al consiglio motivata comunicazione. La motivazione non può essere generica, ma deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione. Esiste infine anche la possibilità delle dimissioni volontarie da parte degli assessori stessi. Le dimissioni non sono revocabili e sono immediatamente efficace vanno indirizzate direttamente al sindaco. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire entro 30 giorni e, sia in caso di revoca che di dimissioni, il sindaco è tenuto a darne comunicazione al consiglio, come pure della loro eventuale sostituzione.
Funzioni
Secondo l'art. 48 del d.lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale. Talvolta il sindaco conferisce a membri del consiglio comunale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifici, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori esterni, sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l'attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali. La giunta comunale è competente ed impegnata a :
Notizie storiche La giunta comunale era già prevista nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, la prima legge comunale e provinciale dello stato unitario italiano. Nel 1922, con l'avvento del fascismo, gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa. Dapprima il Comune di Roma fu trasformato in Governatorato (r. d. lgs. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del podestà, inizialmente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (r. d. lgs. 3 settembre 1926, n. 1910). Tali leggi di riforma, confluite poi nel testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale erano attribuite ad un unico organo, il podestà, nominato con regio decreto per cinque anni ma revocabile in ogni momento. Il podestà era affiancato da una consulta municipale, composta da almeno 6 consultori nominati dal prefetto (o, nelle grandi città, dal ministro dell'interno), con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il potestà avesse ritenuto di sottoporgli. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vicepodestà (secondo che la popolazione fosse o meno superiore a 100.000 abitanti), nominati con le stesse modalità. La città di Roma aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite ad un governatore, coadiuvato da un vicegovernatore e affiancato da una consulta, costituita da 12 consultori, tutti nominati con decreto reale. In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con r. d. lgs. 4 aprile 1944, n. 111 che la affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto. Il sistema elettivo fu ripristinato con d. lgs. 7 gennaio 1946, n. 1. Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 venne introdotta l'elezione diretta del sindaco e, correlativamente, la nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso, mentre fino ad allora erano stati eletti dal consiglio comunale. |